[A] Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. in tema di inammissibilità dell’appello. [B] Sulla (in)sussistenza di vizi procedurali nel caso in cui il Giudice d’appello non assuma la decisione ai sensi dell’art. 348ter, co. 1 c.p.c. e ritenga di definire il giudizio. [C] Sull’onere del creditore, in tema di accollo, di chiedere preventivamente e formalmente l’adempimento all’accollante prima di rivolgersi all’accollato. [D] Sull’ambito di applicabilità temporale del d.m. 147/2022 in tema di liquidazione delle spese di giudizio in appello.
SENTENZA N. ****
[A] Avuto riguardo al primo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l’art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall’art. 54 del d.l n. 83 del 2012 ( conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né un...